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Nell'ambito delle quote previste, è consentito, in particolari circostanze, anche
allo straniero già presente in Italia ad altro titolo, di poter svolgere un'attività
lavorativa, chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del
proprio titolo di soggiorno.
1) Il titolare di un permesso di soggiorno
per motivi di studio o formazione può svolgere:
- attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Ufficio
provinciale del lavoro l'autorizzazione al lavoro e ottenuta la conversione
del permesso di soggiorno;
- attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti
per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione
del permesso di soggiorno.
2) Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale
può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente
conversione del permesso di soggiorno, purché avesse ottenuto l'anno precedente
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, avesse
fatto rientro nello Stato di provenienza.
3) Lo straniero regolarmente
soggiornante, anche se titolare di un permesso di soggiorno che non consente lo
svolgimento di un'attività lavorativa (es.: turismo, affari, ecc.), può richiedere
la conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo. L'interessato
deve presentare alla Questura, oltre alla documentazione prevista per l'ingresso
per lavoro autonomo, un'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che
la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo.
Fonte: Ministero
degli Interni Italiano
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