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PROCEDURE PER
L'INGRESSO
Un cittadino extracomunitario, residente all'estero, può entrare
nel territorio nazionale per ricerca di lavoro per un periodo di
un anno sulla base di una garanzia offerta da uno sponsor
(garante) in Italia o, nel caso sia inserito in una lista tenuta
presso la Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel Paese
di appartenenza, quando dimostri di possedere mezzi economici
adeguati per mantenersi in Italia e sia in possesso di tutti gli
altri requisiti necessari.
INGRESSO IN ITALIA PER LA
RICERCA DI LAVORO ATTRAVERSO UN GARANTE
Chi può prestare la garanzia e come far entrare lo straniero:
1) un cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non
inferiore ad un anno che:
- abbia una capacità economica
adeguata alla prestazione di garanzia (non inferiore
all'importo annuo di £.8.000.000)
- sia immune da pregiudizi
penali relativi ai reati concernenti l'immigrazione
clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p..
La garanzia può essere prestata
per uno o massimo due stranieri. Per ciascuno straniero la
garanzia deve riguardare:
- l'assicurazione al servizio
sanitario nazionale;
- la disponibilità di un
alloggio, la cui idoneità dovrà essere certificata dal
Comune o dall'Azienda Sanitaria locale;
- la prestazione di mezzi di
sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo di
£.8.000.000 per l'ingresso di ogni straniero;
- pagamento delle spese di
rimpatrio.
La copertura degli impegni
economici deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o
polizza assicurativa il cui titolo deve essere depositato presso
la questura competente all'atto della richiesta di autorizzazione.
Il titolo attestante la garanzia prestata sarà restituito nel
caso in cui:
- l'autorizzazione non sia stata
concessa;
- sia pervenuta una
comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente
concernente la non concessione del visto d'ingresso;
- lo straniero abbia intrapreso
un'attività occupazionale e sia stato rilasciato il relativo
permesso di soggiorno per lavoro;
- l'autorizzazione non sia stata
utilizzata entro il termine di sei mesi dalla presentazione
della domanda.
2) Le associazioni
professionali e sindacali, gli enti ed associazioni del
volontariato quando:
- operino nel settore
dell'immigrazione da almeno 3 anni;
- siano iscritte nel Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a
favore degli immigrati - Sezione seconda - tenuto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Sociali - Ufficio Immigrazione. Il decreto di
iscrizione stabilisce anche il numero massimo di garanzie che
l'ente o l'associazione può prestare;
- non sussistano nei confronti
dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di
società in nome collettivo, pregiudizi penali relativi ai
reati concernenti l'immigrazione clandestina o ai reati
previsti dagli artt. 380 - 381 c.p.p.;
- la prestazione di garanzia sia
deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti;
- sussista la disponibilità di
strutture alloggiative con certificazione di idoneità
rilasciata dal Comune o dall'Azienda Sanitaria Locale.
- sussista una disponibilità
economica adeguata ad assicurare il sostentamento e
l'assistenza sanitaria degli stranieri per la durata del
permesso di soggiorno e per l'eventuale rimpatrio. Tale
disponibilità non dovrà essere inferiore all'importo di
£.8.000.000 per uno straniero, di £. 16.000.000 per
l'ingresso di due o tre stranieri, di £. 24.000.000 per
quattro o cinque stranieri. Per un numero di stranieri
superiore a cinque l'importo va aumentato del 75% per ciascuno
di essi.
3) Regioni, enti locali,
comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni nei
limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate in base ai rispettivi ordinamenti.
COME FAR ENTRARE LO STRANIERO
Il soggetto che presta la garanzia deve:
a) presentare alla Questura territorialmente competente per il
luogo dove ha la residenza o la sede, entro il 15 maggio 2000,
apposita richiesta nominativa dello o degli stranieri per i quali
è richiesto l'ingresso, producendo unitamente la documentazione
attestante la garanzia.
Le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le
associazioni di volontariato devono corredare la domanda con copia
autentica della deliberazione concernente la prestazione delle
garanzia e la documentazione attestante la disponibilità delle
risorse occorrenti.
Gli enti pubblici devono allegare copia autenticata della delibera
concernente la prestazione della garanzia e fornire l'indicazione
nominativa o numerica sulla base delle liste per inserimento nel
mercato del lavoro, tenute dalle Rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero.
L'autorizzazione è rilasciata dalla questura entro 60 giorni dal
ricevimento della garanzia nei limiti della quota annuale, previa
verifica dei requisiti.
b) inviare l'autorizzazione allo straniero interessato.
Lo straniero, ricevuta l'autorizzazione, dovrà consegnarla alla
Rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio
dell'apposito visto di ingresso.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda.
L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.
Lo straniero, entrato in Italia con apposito visto, dovrà:
- richiedere, entro 8 giorni
dall'ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro;
- richiedere alla Direzione
provinciale del lavoro l'iscrizione nelle liste di
collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di
soggiorno rilasciata dalla Questura.Il permesso di soggiorno
avrà la durata di un anno;
- lasciare il territorio
nazionale alla scadenza dell'anno, salvo che abbia trovato una
attività occupazionale e abbia ottenuto un conseguente
permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni, se
si tratta di lavoro a tempo indeterminato, o della durata del
contratto di lavoro (comunque non inferiore a 12 mesi dalla
data di rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro) nel caso di lavoro stagionale o a tempo
determinato.
Fonte: Ministero degli Interni
Italiano
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