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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)"; b) all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte,
in fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui
al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione
e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: "Articolo 2-bis.
- (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali,
per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante
del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione
delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite
le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva
la necessità di un termine più breve". 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo
2-bis, comma 2, la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello
di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o
di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica
o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua
a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica
o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza
o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36
e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l' inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia
lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale,
il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole:
"permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di
validità,";
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro"; c) al
comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo,
fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso
di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno
non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26,
ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS
per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni"; e) il comma
4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni
prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici".
f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno
e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo
di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai
tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno"; g) dopo il comma 8, è inserito
il seguente: "8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso
o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio
di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela
di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo
5 è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea
o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base
a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione". 4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal
comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi
per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 5 bis, prevedendo
a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
6, comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti:
"e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle
seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione
ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre
1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso
nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a 15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero
a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti"; c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto
riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al comma
3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti
dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti dell'imputato
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta
di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma
1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,
dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti:
"nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3- ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,"; d) dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge,
dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità
di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni
di cui ai commi 9-bis e 9- quater si applicano, in quanto compatibili,
anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede
il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento
è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta
da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro
di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14"; b) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la
misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento
è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai
commi 3, 3-bis e 3- ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle
cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine
di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti,
si applica l'arti-colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si
proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'espulsione è sempre eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5"; d) il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore
dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto
rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato,
in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono
a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un
interprete"; f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati; g) il comma
13 è sostituito dai seguenti: "13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno
ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui
ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore
del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo.
In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Salvo che sia diversamente
disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità,
ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice"; b) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere
lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione
delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso
ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-
quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002,
24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva
nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare
la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti
di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"Esplusione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente: "Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del
presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1
è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità
di cui all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a
due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14,
la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico. 6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma
5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità,
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro
il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto
di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione
o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello
straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato
e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo 15-bis
(...)
1. All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte
offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte le seguenti: "della parte
offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio"; b) al comma 1, secondo periodo,
dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti
in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché"; c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti : "4-bis. Il decreto annuale
ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998
è sostituito dal seguente: "Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo
la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno
con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma
2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2
e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica
agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica,
il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l'immigrazione,
nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21,
e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla
osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto
di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico
per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso
in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione
della sanzione è competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo
23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di
origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche;
lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice
fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo
le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La
perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per
un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini
di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad
un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 13. Salvo
quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani
ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti
i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica
o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo
5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18. (Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998
è sostituito dal seguente: "Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1.
Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni,
le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori
e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori
produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all'inserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. 3. Gli stranieri
che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori
di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione del presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente
decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998
è sostituito dal seguente: "Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro
per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta
del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da
venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori
di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore
a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo
22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. La condanna
con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
27, dopo il comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: "r-bis) infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private; b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita,
da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata
dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni
a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento
a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora
non abbiano altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
auto; text-align:justify">3) la lettera d) è abrogata;
auto; text-align:justify">b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata
allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
auto; text-align:justify">8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
auto; text-align:justify">9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5".
Articolo 22 bis.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono aggiunte le seguenti:
"In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e".
Articolo 22 ter .
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Il permesso
di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso
al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri
di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire
e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età
del minore straniero di cui al comma 1- bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio
ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato. 1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998 è sostituito dal seguente: "5. È comunque consentito l'accesso
ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia
o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso all’abitazione)
auto; text-align:justify">1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
auto; text-align:justify">a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
auto; text-align:justify">b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è sostituito dal seguente:
‘‘6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del cinque
per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della
prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"
sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e
le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica". 2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi
di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo
22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza". 3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia"
fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso
e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il permesso di soggiorno
nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora
sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie
procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite
complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo
152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto
può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in
deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale
sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di
ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento
di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio
dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure previste
per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1- bis e 1-ter, rilascia,
su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti
i seguenti: "Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente
asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.
Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base
alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio
o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza
del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito
della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario
di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei
centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di
tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei
centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui
al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa,
allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa. Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis
è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3.
Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già
sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato
dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano,
ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre
1992, n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto
il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 2. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni
dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato
a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture
- uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte
da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni
possono essere composte da personale posto in posizione dì distacco o di collocamento
a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori
delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque
natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante
lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono
di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni
sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste
dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848. 4. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente
che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6. Articolo 1-quinquies.
- (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale
per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata
in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta
da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario
della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale
ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione
e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici
oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite
le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
- 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di
protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste
dagli articoli 1- bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti
delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 3, in misura non superiore all'80 per
cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase
di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce: a) le linee
guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri
per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale
revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di
cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi
già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1
-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico
di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti
dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi
di accoglienza di cui al comma 2. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero
con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento,
a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno
attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi
di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con apposita
convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani. 5. Il servizio provvede
a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca
dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo
e dei rifugiati; c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 2; e) promuovere e attuare, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali,
a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies. Articolo 1-septies.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da: a) le risorse
iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati profughi e rifugiati"
- cap. 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002,
già destinate agli interventi di cui all'articolo 1 -sexies e corrispondenti
a 5,160 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo
per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000,
2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia
e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma
1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. " 2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie
o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione
di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per
nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a)
le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi; b) copia di impegno a stipulare
con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998 introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia
alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare. 4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore
rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, dandone comunicazione
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei
lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi
alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita
le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione
e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità
della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione
delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento. 6. I datori di
lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1°
gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo
e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le
modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato,
ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi
in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1,
al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione
ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di
funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente legge;
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui
agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale
del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione
ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo
o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento;
fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete
di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2
della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola
con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis
(Istituzione della Direzione centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. E’ istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera
e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle
autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto nell’ambito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e
delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione
e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche
e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti
sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 30-ter
(…)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,
può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari
della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo
è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo determinato nella
misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 31
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol,
di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresí attribuiti compiti
di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione
ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione.
Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il
2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera
c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di
euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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