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LEGISLAZIONE
ITALIANA IN MATERIA DI RAPPORTI CON LA BULGARIA
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ACCORDI
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LEGGE 23 giugno
1990, n.179
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI
BULGARIA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria
qui di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando
creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione
economica tra i due Paesi e specialmente per gli investimenti da
parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che il reciproco
incoraggiamento e protezione, in base agli Accordi internazionali,
di tali investimenti daranno impulso ad iniziative economiche e
favoriranno lo sviluppo delle relazioni economiche, nel contesto
dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione In Europa, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Al fini del presente Accordo:
1. Il termine
"Investimenti" comprende i diritti sulla quota di
partecipazione ad una società o quelli provenienti da altro tipo
di partecipazione ad una società, nonché tutti gli altri valori
dei beni relativi all'attività economica e, in particolare:
a) proprietà ed altri diritti
reali;
b) qualsiasi diritto a
prestazioni che abbiano un valore economico associato ad un
investimento;
c) diritti d'autore, diritti di
proprietà industriale (brevetti per invenzioni, marchi
commerciali, denominazioni commerciali), know-how e Goodwill;
d) qualsiasi diritto conferito
per legge o per contratto e qualsiasi autorizzazione
amministrativa in conformità alla legge.
I mutamenti della forma nella
quale viene investito il valore dei beni non cambiano la loro
qualità di investimenti, salvo i casi in cui questi mutamenti
risultino in contraddizione con le leggi vigenti nel rispettivo
Paese.
2. Con il termine
"Investitore" si intende:
- Per la Repubblica Italiana:
a) le persone fisiche aventi la
cittadinanza Italiana in conformità alle proprie leggi;
b) le persone giuridiche,
società commerciali od altre società con o senza personalità
giuridica con sede nel territorio della Repubblica Italiana,
legalmente riconosciute, indipendentemente dal fatto che la loro
responsabilità sia limitata o meno.
- Per la Repubblica Popolare di
Bulgaria:
a) ogni persona giuridica
costituita secondo la legislazione bulgara e avente la sua sede
nel territorio della Repubblica Popolare di Bulgaria;
b) ogni persona fisica che,
secondo la legislazione bulgara, è considerata come cittadino
della Repubblica Popolare di Bulgaria e nella misura in cui sia
autorizzata ad agire in qualità di investitore ai sensi della
legge bulgara.
3. Per "proventi" si
intendono tutte quelle somme ricavate da un investimento così
come definito all'art.1 paragrafo 1, ivi compresi profitti,
interessi, utili di capitale, dividendi, quote di liquidazione,
diritti di brevetto ed altri diritti.
4. Il termine
"territorio" indica il territorio dello Stato della
Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria così
come le zone marittime e sottomarine adiacenti alla costa dei due
Stati ove la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di
Bulgaria esercitano diritti sovrani o di giurisdizione secondo il
Diritto Internazionale.
Articolo 2
1. Ciascuna Parte Contraente
incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad
effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio
dei poteri conferitele dalle sue leggi, autorizzerà tali
investimenti.
2. Ciascuna Parte Contraente
assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti
di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte
Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, il
godimento la cessione o la trasformazione degli investimenti nel
suo territorio, effettuati da investitori dell'altra Parte
Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure
ingiustificate o discriminatorie.
Articolo 3
1. Ciascuna Parte Contraente, nel
proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati ed ai
proventi di investitori dell’altra Parte Contraente, un
trattamento non meno favorevole di quello riservato agli
investimenti effettuati ed ai proventi di investitori di Stati
Terzi.
2. Questo trattamento non si
riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli
investitori di Stati Terzi in base alla loro appartenenza ad una
Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di
libero scambio, o in base ad un accordo economico multilaterale,
ad un accordo concluso tra una delle Parti Contraenti ed uno Stato
terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di
commercio transfrontaliero.
Articolo 4
l. Gli investimenti effettuati da
investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere
sottoposti a misure di espropriazione o di nazionalizzazione nel
territorio dell'altra Parte Contraente soltanto per effetto di
legge, nel pubblico interesse, su base non discriminatoria e
dietro risarcimento. Il risarcimento dovrà corrispondere al
valore reale dell‘investimento sottoposto a misure di
espropriazione o di nazionalizzazione, calcolato immediatamente
prima che l’adozione del provvedimento di esproprio e
nazionalizzazione o di previsto futuro esproprio e
nazionalizzazione sia divenuta pubblica. Il risarcimento dovrà
essere pagato subito dopo che esso ala divenuto esigibile senza
indebito ritardo e la somma relativa dovrà essere liberamente
trasferibile in valuta convertibile.
2. Il risarcimento comprenderà
gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data
di esproprio o di nazionalizzazione sino alla data del pagamento.
3. Il risarcimento, una volta
esigibile verrà prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio
non oltre i tre mesi.
4. Gli investitori di una Parte
Contraente i quali per causa di guerra, di altri conflitti armati,
di stati di emergenza o di altri avvenimenti a questi ultimi
assimilabili, subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente
perdite dei capitali investiti, verranno da quest’ultima Parte
Contraente, per quanto riguarda risarcimenti, indennizzi o altre
compensazioni di legge, trattati non meno favorevolmente degli
investitori di Paesi Terzi; le società con partecipazione di
investitori dell'altra Parte verranno in questi casi trattate non
meno favorevolmente delle società con partecipazione di
investitori di Stati Terzi. I pagamenti sono liberamente
trasferibili.
Articolo 5
1. Ognuna delle Parti Contraenti
garantirà, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il
trasferimento - secondo le modalità del Protocollo allegato per
quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria - senza
indebito ritardo di quanto segue:
a) il capitale o l'ammontare
complementare diretto a mantenere o accrescere l'investimento;
b) tutti gli utili netti,
dividendi, interessi derivanti dall'investimento dell'investitore
dell'altra Parte Contraente;
c) ricavi derivanti dalla totale
o parziale liquidazione dell'investimento effettuato da un
investitore dell'altra Parte Contraente;
d) ricavi derivanti dalla totale
o parziale vendita dell'investimento effettuato da un investitore
dell'altra Parte Contraente;
e) le somme necessarie al
regolamento delle spese che derivano dal funzionamento dell’investimento
come:
-rimborso di prestiti;
-pagamento di diritti di brevetto
e altri diritti;
-pagamento di altre spese;
f) remunerazioni ed indennità
percepite dai cittadini dell’altra Parte Contraente e derivanti
dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento
effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalità
previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.
2. Senza limitare la portata
dell'art.3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano
ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli
derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati
Terzi.
3. I trasferimenti di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo saranno espletati senza
ritardo al corso di cambio vigente nel Paese in cui è stato
effettuato 1’investimento alla data dei trasferimento, dopo
l'assolvimento degli obblighi fiscali.
4. In ogni caso il ritardo per
l'esecuzione del trasferimento non può superare un mese a partire
dal giorno della sua richiesta.
Articolo 6
1. Se in virtù di garanzia
legale o contrattuale che copre i rischi non commerciali legati ad
un investimento, una delle Parti Contraenti o una sua Istituzione
paghi indennità a suoi propri investitori, l’altra Parte
Contraente riconoscerà che i diritti degli investitori
indennizzati sono stati trasferiti alla Parte Contraente o all’Istituzione
interessata, nella sua qualità di garante.
2. Al medesimo titolo degli
investitori e nei limiti dei diritti in tal modo trasferiti, il
garante potrà, in termini di surroga, esercitare e far valere i
diritti di tali investitori e le rivendicazioni a questi relativi.
3. Per ciò che concerne i
diritti trasferiti. l’altra Parte Contraente potrà far valere,
nei confronti del garante surrogato nei diritti degli investitori
indennizzati, le obbligazioni che competono legalmente o
contrattualmente a questi ultimi.
Articolo 7
1. Le controversie relative
all'adozione ed all'applicazione di misure di esproprio o
nazionalizzazione verranno sottoposte alla competenza della
Magistratura ordinaria o amministrativa della Parte che le ha
adottate.
Le controversie relative a tali
misure, ivi comprese le controversie sull'ammontare del
risarcimento dovuto da una Parte Contraente ad un Investitore
dell'altra Parte Contraente, dovranno tuttavia essere, per quanto
possibile ed indipendentemente da quanto previsto al Comma
precedente, composte amichevolmente tra la rispettiva Parte
Contraente e gli investitori interessati.
2. Qualora le controversie non
possano, per la parte relativa all'ammontare del risarcimento,
essere composte amichevolmente in conformità delle disposizioni
dì cui al paragrafo 1, l'investitore interessato potrà
sottoporre la controversia:
a) al Tribunale della Parte
Contraente competente in materia;
b) ad un Tribunale Arbitrale ad
hoc in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del
Protocollo aggiuntivo.
Articolo 8
1. Le controversie relative alla
interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno
composte attraverso negoziati tra le Parti Contraenti.
2. Nel caso in cui tali
controversie non possano essere composte in un periodo
ragionevole, ma comunque non oltre sei mesi successivi alla data
in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto
all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta
di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in
conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale ad hoc
verrà costituito caso per caso nel modo seguente: entro due mesi
dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato,
ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del
Tribunale Arbitrale ad hoc. I due membri dovranno quindi scegliere
un cittadino di un terzo Stato, che avrà funzione di Presidente
(qui di seguito definito il Presidente). La nomina del Presidente
dovrà essere confermata dalle due Parti Contraenti entro tre mesi
dalla data della designazione effettuata dai due membri del
Tribunale.
Il Presidente e i due membri del
Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che
intrattengano relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti.
4. Se entro i termini di cui al
paragrafo 3 del presente Articolo, una delle Parti Contraenti non
avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno
accordati sul Presidente, la Parte Contraente interessata potrà
inoltrare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale
di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli
sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia
comunque possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice
Presidente della Corte di effettuare la nomina. Qualora anche il
Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non
gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro
della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di
anzianità e che non sia cittadino di una della Parti Contraenti,
verrà invitato ad effettuare la nomina.
5. Il Presidente e i membri del
Tribunale Arbitrale ad hoc così nominati dovranno essere
cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le
due Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà
le proprie procedure.
Prima che il Tribunale Arbitrale
ad hoc decida si può ad ogni stadio del procedimento proporre
alle Parti che la controversia sia composta amichevolmente.
Il Tribunale Arbitrale ad hoc
prenderà le sue decisioni sulla base delle disposizioni del
presente Accordo, delle Leggi nazionali relative in quanto
applicabili e dei principi e delle norme del Diritto
Internazionale universalmente accettati. Il Tribunale Arbitrale ad
hoc deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno
vincolanti.
Ognuna delle Parti Contraenti
sosterrà le spese per il proprio Arbitro e quelle per la propria
rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le
rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali.
Articolo 9
Le disposizioni del presente
Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le
Parti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Articolo 10
l. Qualora una questione sia
disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo
Internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, non vi
è nulla in questo Accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti
o a una delle loro persone giuridiche o fisiche che abbiano
effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte
Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più
favorevoli.
2. Qualora il trattamento
previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori
dell'altra Parte Contraente, in conformità delle sue leggi e dei
suoi regolamenti, sia più favorevole di quello previsto dal
presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.
Articolo 11
Ciascuna Parte Contraente
regolerà, secondo le suo leggi e regolamenti e quanto più
favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al
soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei
cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro
famiglia che effettuino attività legate agli investimenti nello
spirito del presente Accordo.
Articolo 12
Il presente Accordo si applica
agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti
Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente,
conformemente alla legislazione di quest'ultima, a partire dal 10
gennaio 1960.
Articolo 13
Ciascuna Parte Contraente può
proporre all'altra Parte Contraente di consultarsi a proposito di
ogni materia riguardante l'esecuzione o l'interpretazione del
presente Accordo.
L'altra Parte Contraente
prenderà le misure necessarie a rendere questa consultazione
possibile.
Articolo 14
Il presente Accordo è soggetto a
ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello
scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 15
1. Il presente Accordo rimarrà
in vigore per un periodo di 10 anni, e continuerà a restare in
vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due
Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua
scadenza.
2. Per gli investimenti
effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente
Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 14 rimarranno in
vigore per ulteriori 15 anni a partire dalla data della scadenza
del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti per
la Repubblica Italiana e per la Repubblica Popolare di Bulgaria
hanno firmato il presente Accordo.
FATTO in duplice copia a Roma il
5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue
i testi facenti ugualmente fede.
PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI
BULGARIA PER LA REPUBBLICA ITALIANA
PROTOCOLLO
In occasione della firma dell’Accordo
fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, i
sottoscritti hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni,
che fanno parte integrante dell'Accordo:
1. In riferimento all'Articolo 5
1. Per quanto riguarda la
Repubblica Popolare di Bulgaria 1e disposizioni dell'articolo 5 §
1 lettera da a) a e) si applicano in maniera tale che il libero
trasferimento avvenga mediante prelevamento dal conto in valuta
convertibile della società mista o dell’investitore
interessato.
2. Nel caso in cui una società
mista eserciti, con l'autorizzazione delle Autorità bulgare, un’attività
economica i cui utili siano prodotti totalmente o parzialmente in
moneta locale e che per tale circostanza essa non disponga di
liquidità sufficiente in valuta convertibile, la Banca Popolare
di Bulgaria fornirà la valuta convertibile necessaria al
trasferimento dei proventi dell'investimento e della sua
liquidazione totale o parziale - lettere b) e c) dell'Articolo 5
§ 1 - in cambio di moneta locale.
3. Per quanto concerne la vendita
di quote di partecipazione e la vendita di proprietà derivanti
dalla liquidazione della partecipazione dell'investitore straniero
nell'investimento, si applica la legislazione bulgara per i
contratti tra persone fisiche o giuridiche straniere e persone
giuridiche bulgare.
Quando è previsto il pagamento
in contanti nel relativo contratto si stabilisce che esso avrà
luogo in valuta convertibile.
2. In riferimento all'Articolo 7
Il Tribunale Arbitrale ad hoc di
cui all'art. 7 § 2 verrà costituito per ogni singolo caso, come
segue:
a) Ognuna delle Parti nella
controversia sceglierà un arbitro. Questi due arbitri nomineranno
un Presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Gli
arbitri dovranno essere scelti entro due mesi, mentre il
Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui
l'investitore parte nella controversia, avrà informato l'altra
Parte Contraente della sua intenzione di sottoporre la
controversia ad arbitrato ad hoc.
Qualora i termini suindicati non
vengano rispettati, ognuna delle Parti nella controversia potrà
invitare il Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale
presso la Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due
mesi la nomina richiesta.
Il Presidente ed i due membri del
Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che
intrattengano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale ad hoc, di
cui all’Art.7 § 2 dovrà determinare le norme della sua
procedura in conformità delle norme della Commissione delle
Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),
approvate alla Conferenza del 15.12.1976.
b) Il Tribunale Arbitrale ad hoc
deciderà a maggioranza di voti.
Il suo lodo è definitivo e
vincolante per le due Parti nella controversia, e verrà reso
esecutivo dalle due Parti nella controversia in conformità della
legislazione nazionale.
c) Il Lodo Arbitrale verrà
determinato in conformità alla legislazione nazionale, ivi
incluse le norme di conflitto della Parte Contraente, che accetta
gli investimenti ed in conformità alle disposizioni del presente
Accordo e dei principi generali di diritto internazionale
riconosciuti dalle due Parti contraenti.
d) Ognuna delle Parti nella
controversia sosterrà 1e spese per i1 proprio arbitro e quelle
per la sua rappresentanza nel procedimento. Le spese per il
Presidente e le rimanenti spese del Tribunale Arbitrale saranno a
carico delle due Parti in misura eguale.
FATTO in duplice copia a Roma il
5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue
i testi facenti ugualmente fede.
PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI
BULGARIA PER LA REPUBBLICA ITALIANA
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