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CONVENZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA INTESA AD
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI CON PROTOCOLLO
SOFIA, 21 SETTEMBRE 1988
La Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria,
desiderose di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni
economiche, hanno convenuto di concludere una Convenzione intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali:
Articolo 1 - Soggetti e residenti
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione
"residente di uno Stato contraente" designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona
che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad
imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria,
qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara
nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in
Bulgaria o che è ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua
situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le
sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha
il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona
diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito
e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le
imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio
complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese
le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono,
in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Repubblica popolare di Bulgaria:
1) l'imposta sul reddito totale;
2) l'imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie
senza figli;
3) l'imposta sugli utili;
4) l'imposta sui fabbricati;
(qui di seguito indicate quali "imposta bulgara").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica
o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della
Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le
sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e
comprende le zone al di là del mare territoriale dell'Italia le
quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e
alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle
quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo
marino e al suo sottosuolo, nonché alle loro risorse naturali
possono essere esercitati;
b) il termine "Bulgaria" designa la Repubblica popolare
di Bulgaria e, quando è utilizzato in senso geografico, designa
il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti
sovrani, nonché la piattaforma continentale e la zona economica
esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani
conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro
Stato contraente" designano, secondo il contesto, la
Repubblica italiana o la Repubblica popolare di Bulgaria;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le
persone giuridiche - ivi comprese le società - ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato
contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa
qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave,
di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa
la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o
il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità competente" designa:
1) in Italia: il Ministero delle finanze.
2) in Bulgaria: il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato
contraente le espressioni non diversamente definite hanno il
significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto
Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
"stabile organizzazione" designa una sede fissa di
affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio:
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell'Italia in una società
mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del
Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Bulgaria del 25
marzo 1980 è considerata "stabile organizzazione" ai
fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se
dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e
che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo
fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una società che è residente
dell'altro Stato contraente (ovvero quest'ultima società possiede
una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attività nell'altro Stato contraente (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di
per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 5 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o
forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in
conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o
dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai
redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai
redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
professione indipendente.
Articolo 6 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non
svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal
modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono
attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese
di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello
Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per
l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del
presente articolo.
Articolo 7 - Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di
navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un
porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a
un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di
esercizio.
Articolo 8 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato
contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed
in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di
godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre
quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia una attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto
altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una
base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi
pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in
parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 9 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi"
designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle
obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di
qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai
redditi di somme date in prestito in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi sia un'attività industriale o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
Articolo 10 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono e in conformità della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni"
designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche
e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi
relativi ad elaboratori elettronici, nonché per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i
diritti ed i beni dei generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando
il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o
amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di
uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità è stato concluso il contratto
che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta
l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Articolo 11 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae
dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 5 situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di
beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per
l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili
provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi, aeromobili o
veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni
mobili relativi all'esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso
da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 12 - Professioni autonome
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono
imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono
imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in
particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti
e contabili.
Articolo 13 - Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe
1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato
contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente,
sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali in
traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Articolo 14 - Membri dei consigli di amministrazione e dei
collegi sindacali
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità
di membro del consiglio di amministrazione o del collegio
sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 15 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i
redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue
prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in
qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio e della televisione o in qualità di
musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Quando i redditi delle attività che un artista dello
spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità,
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo
sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le
disposizioni degli articoli 6, 12 e 13, nello Stato contraente in
cui le attività dell'artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i
redditi che un'artista dello spettacolo, residente in uno Stato
contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte
nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili
soltanto nel primo Stato se le attività svolte nell'altro Stato
sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato,
o se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di
un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
Articolo 16 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un
residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 17 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di
quest'ultimo Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto
Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle
remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 18 - Professori
1. Le remunerazioni che un professore o un altro membro del
personale insegnante il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che è inviato ovvero invitato nel primo Stato al
solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per
un periodo non superiore a due anni, in una università o in un
altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini
di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.
Articolo 19 - Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o
era prima, residente in uno Stato contraente e che è inviato
nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi
studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve
per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato
a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di
detto altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di un'attività
svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che
gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua
formazione professionale.
Articolo 20 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati
negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 21 - Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili di cui
all'articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente
e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto
altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, o da beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno
Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per
l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in
detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali
utilizzati in traffico internazionale nonché da beni mobili
destinati all'esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, è
imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 22 - Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in
conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente
articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria:
a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio
che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali
redditi o detto patrimonio;
b) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che,
conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono
imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull'ammontare
dell'imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una
deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali
dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la
frazione d'imposta, calcolata prima della deduzione,
corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti
dall'Italia.
c) Quando, in conformità ad una qualsiasi disposizione della
Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente
della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria può
comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini
del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti
redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l'Italia: Se un residente dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno
che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in
Bulgaria, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la
quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
4. Se una società residente dell'Italia percepisce redditi per
effetto della sua partecipazione in una "società mista"
costituita conformemente al decreto n. 535/80 del Consiglio di
Stato della Repubblica popolare di Bulgaria, si considera - ai
fini dell'applicazione del precedente paragrafo 3 - che l'imposta
pagata in Bulgaria su detti redditi è pari al 36 per cento.
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad
essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si
applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle
persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine
"nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente;
b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni
costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può
essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
famiglia.
4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un'impresa di
uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente
sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del
primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato
contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del
patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in
cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti
di un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano uno
o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad
essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte
di ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2.
Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o
da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per
essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal
diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede
la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni
che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla
Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio per risolvere e, per via di amichevole composizione, le
difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un
accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga
ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in
seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità
competenti degli Stati contraenti.
Articolo 25 - Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano
le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della
presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli
Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni
fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate
soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli
organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette
persone od autorità utilizzano tali informazioni soltanto per
questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale, o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Agenti diplomatici e funzionari consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione
diplomatica o di un ufficio consolare in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 27 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti
mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta
dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad
effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla
presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24,
le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 28 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La
presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si
applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o
messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello d'entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 29 - Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla
denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato
contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con
un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno
solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla
data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione
cesserà di applicarsi:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in
pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di denuncia;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dall'1° gennaio dell'anno
successivo a quello di denuncia.
Fatta a Sofia, il 21 settembre 1988, in duplice esemplare, in
lingua italiana, bulgara e francese, prevalendo quest'ultima in
caso di contestazione.
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni
fiscali, i plenipotenziari hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della
Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 2, se nel futuro sarà introdotta
in Italia un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà
a detta imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità
alle disposizioni dell'articolo 22;
b) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3 a), la vendita, al
termine di una esposizione, di merci nella stessa esposte non
costituisce una stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, l'espressione
"beni immobili" comprende in ogni caso gli accessori, le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i
diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i
veicoli stradali non sono considerati beni immobili;
d) con riferimento all'articolo 6 paragrafo 3, per "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività di detta stabile organizzazione;
e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l'ammontare degli
interessi o dei canoni pagati eccede il valore normale di detti
redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti,
la parte eccedente di detti pagamenti è imponibile in questo
Stato in conformità della propria legislazione e tenuto conto
delle altre disposizioni della presente Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13 si applicano
anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un'impresa di
trasporto aereo in traffico internazionale di uno degli Stati
contraenti che esercita la sua attività nell'altro Stato
contraente;
g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 si
applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al
proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:
- l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.);
- l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
- l'Ente nazionale per il turismo (ENIT);
- l'Istituto per il commercio estero (ICE);
- la Banca d'Italia;
nonché i corrispondenti servizi o organismi bulgari;
h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24,
all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal
diritto interno" si attribuisce il significato secondo cui
l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso,
preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non
esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti
degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni
d'imposta cui dà diritto la Convenzione;
l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 si applicano ai
redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1981.
Fatto a Sofia il 21 settembre 1988, in duplice esemplare in lingua
italiana, bulgara, e francese, prevalendo quest'ultima in caso di
contestazione.
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