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Il testo dell’articolo
43 D.Lgs. 286/98 (art. 41 L. 40/1998)
1 (Omissis).
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionali, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in
Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della
loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una
determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
3. (Omissis).
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