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Capo I
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con
Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le
seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi
non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies),
dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis),
nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2.
Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario,
il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei
flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni
criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati
interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con
le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche
migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre
anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessità di
un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel
territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a
tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli
22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilità penali, l' inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2 Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare
in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di
soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono
inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
a-bis)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo
straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea,
dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
c) al comma 3, le
lettere b) e d)
sono abrogate;
d)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o
più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove
mesi;
b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di
un anno;
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata
di due anni.
3-ter. Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si
tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di
cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni
anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il
visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche
in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata
del permesso di soggiorno non può essere superiore a due
anni";
e) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis,
lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo
straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di
un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque
contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino
a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena
è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo
l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. -
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)
l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alle lettere a) e b)
del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5 bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per
gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 5
bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del
lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti
il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "prima della sua
scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le parole: "può essere
sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle
seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante
e del datore di lavoro)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le
violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di
soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all’articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei
controlli di frontiera)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro
dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per
il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima
e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane
competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine)
1.
All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto,
ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di
cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui
al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per
ogni persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i
delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino
alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno
o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo
4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-
ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,";
d) dopo il comma 9, sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave
italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della
Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di
cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità
di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di
raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in
servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le
disposizioni di cui ai commi 9-bis
e 9-
quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione
amministrativa)
1.
All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino
a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle
esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di
arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5,
del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni
di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione
dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e
3-
ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi
13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo
straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'arti-colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta
all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno
o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del
presente testo unico";
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto
di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il
termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della
persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero
è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove
necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10
sono abrogati;
g) il comma 13 è
sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La
stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di
cui ai commi 13 e 13-bis è
sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis,
è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto
si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui
al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in
Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1.
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice,
su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non
sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che
senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero
espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e
5-
quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo".
2.
Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della
emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a
due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata
dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma
2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non
superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo
19".
Articolo 15-bis
(...)
1.
All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo
straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte offesa
ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte
le seguenti: "della parte offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1.
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo
periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite
le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti :
"4-bis. Il decreto
annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7.
Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni
provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
con uno straniero residente all'estero deve presentare allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa
di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione
relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello
stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza;
d) dichiarazione di
impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere
b) e c) del comma 2, il
nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di
cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove
tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma
5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto
giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare
competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario
competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed
ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato
o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di
un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione".
2.
All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18.
(Titoli di prelazione).
1.
L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli
di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche
su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
2.
L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dello Stato;
b) all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle
attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro
stagionale)
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro
stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai
sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni
di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo
22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3.
2.
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che
non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello
previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo
22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente:
"7-bis. La condanna
con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività
sportive)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all’articolo 27, dopo il comma 5, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r)
sono aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private;
b) dopo il comma 5 è
aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è
determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata
dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei
vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1)
alla lettera b) è
inserita la seguente:
"b-bis) i figli maggiorenni a carico, qualora non possano
per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa
del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
2)
alla lettera c) sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non abbiano
altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi
di salute";
auto;
text-align:justify">3) la lettera d)
è abrogata;
auto;
text-align:justify">b) i commi 7, 8 e
9 sono sostituiti dai seguenti:
"7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i
rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata
dall’autorità consolare italiana, è presentata allo sportello
unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
auto;
text-align:justify">8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione.
auto;
text-align:justify">9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
Articolo 22 bis.
1.
All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono aggiunte le seguenti: "In caso di
morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e".
Articolo 22 ter
.
1.
All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o
autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di
cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che
siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore età del minore straniero
di cui al comma 1-
bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni,
ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di
studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di
permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi
delle università)
1.
Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da
almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti,
che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti
in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio".
Articolo 24.
(Centri di
accoglienza e accesso all’abitazione)
auto;
text-align:justify">1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
auto;
text-align:justify">a) al comma 1,
l’ultimo periodo è soppresso;
auto;
text-align:justify">b) dopo il comma 1
è inserito il seguente:
"1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia".
c).
Il comma 5 è abrogato;
d).
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
‘‘6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del
cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o
dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti
normativi)
1.
Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale
del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di
corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono
soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul
soggiorno dello straniero)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso
di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di
potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1.
Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente
legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero
degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di
assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con
contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite
complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto
può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei
mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153,
secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente
numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree
funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di
funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché
di rilascio dei visti di ingresso.
2.
Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le
procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di
soggiorno per i richiedenti asilo)
1.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il
questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste negli articoli 1-
bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura
semplificata)
1.
Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il
comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1
sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. -
(Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può
essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi
non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2.
Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno
irregolare;
b) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3.
Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a),
b) e
c), e nei casi di cui al comma 2, lettera
a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero,
le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e
tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera
b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14
sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e
qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura
semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2
dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le
modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in
uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in
uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al
giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale
a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente
articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre
1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro
dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il
trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla
commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione
della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo
1-quater. - (Commissioni
territoriali) - 1. Presso le prefetture - uffici territoriali
del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da
un funzionario della carriera prefettizia e composte da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da
un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica
di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in
ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In
caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le
commissioni possono essere composte da personale posto in
posizione dì distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di
compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno
comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis.
Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
presente testo unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce
degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui
l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che
decide ai sensi dell'articolo 1-ter,
comma 6.
Articolo 1-quinquies. -
(Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in
sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema
di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli
enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo
privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-
bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle
risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies,
al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma
3, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo
di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3
stabilisce:
a) le linee guida e il
formulario per la presentazione delle domande di contributo, i
criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti
delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così
come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti
delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1
-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis
e 1-ter e che non è
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero
con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il
coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato,
con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni
italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati
degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione
delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza
tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi
di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a
carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini
del finanziamento delle attività e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte
nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati profughi
e rifugiati" - cap. 2359 - dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli
interventi di cui all'articolo 1
-sexies e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni
annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già
attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) i contributi e le
donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organ |